Cresc-endo Onlus

Associazione di genitori con adesione di medici della Clinica Pediatrica
Università di Genova Istituto G. Gaslini

Statuto

TITOLO I - COSTITUZIONE, SCOPO, SEDE

Art. 1 - E' costituita un'associazione di interesse pubblico sotto la denominazione di "CRESC-ENDO" ONLUS.

Art. 2 - Gli scopi dell'associazione sono di promuovere:

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Al raggiungimento dei propri fini l'associazione provvederà con mezzi ed iniziative ritenuti più opportuni.
L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, è apartitica e non confessionale ed è escluso qualsiasi fine di lucro.

Art. 3 - L'associazione ha la sua sede a Genova presso l'Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) G. Gaslini, Clinica Pediatrica Università di Genova - Largo G. Gaslini n. 5 - 16147 GENOVA.

Art. 4 - Il patrimonio dell'associazione è rappresentato dai contributi degli associati, oltre che dalle donazioni, sottoscrizioni, liberalità ed altre sovvenzioni elargite da privati o da enti pubblici.
I proventi derivanti dal patrimonio sono destinati ai fini dell'associazione ed insieme ad ogni altro introito verranno utilizzati altresì per sopperire alle spese di organizzazione e di gestione dell'associazione.


TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 5 - I soci iniziali dell'associazione saranno i soci fondatori.
Sia le persone fisiche che le persone giuridiche possono essere ammesse a far parte dell'associazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento delle quote annuali che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.
Gli associati che avranno acquisito nei confronti dell'associazione, o nella esecuzione degli incarichi loro affidati, particolari benemerenze, potranno essere nominati dall'assemblea "Soci Benemeriti". Gli associati il cui contributo eccede l'ammontare annuale fissato dal Consiglio Direttivo, avranno la qualifica di "Soci Sostenitori" per l'anno nel quale avranno corrisposto il contributo maggiorato. Le persone che non siano associate, le quali abbiano acquisito meriti nei confronti dell'associazione, potranno essere nominate dal Consiglio Direttivo "Soci Onorari". Il diritto di voto in assemblea spetta a tutti gli associati fondatori, benemeriti e ordinari sempre che siano in regola con i pagamenti delle quote dovute.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

Art. 6 - L'appartenenza all'associazione cessa:



TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE:

Art. 7 - Sono organi dell'Associazione:

Art. 8 - L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta tutti i soci. Le deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non presenti o dissenzienti.

Art. 9 - Le assemblee hanno luogo nella sede dell'associazione o altrove, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno. La prima assemblea sarà convocata dai Soci Fondatori.

Art. 10 - L'Assemblea Ordinaria delibera:
sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo salvo il primo Consiglio nominato dall'assemblea costituente;
sull'approvazione del rendiconto;
sulla nomina degli associati benemeriti;
sul ricorso degli associati esclusi;
sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo;
su ogni altro argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo che non rientri nella competenza dell'Assemblea Straordinaria.
L'Assemblea Straordinaria delibera:
sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.

Art. 11 - L'assemblea sia ordinaria che straordinaria é convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso di convocazione inviato 7 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire agli associati al domicilio risultante dal libro degli associati (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'associato e che risultino espressamente dal libro degli associati, fermo restando che quelli tra gli associati che non intendono indicare un'utenza fax o indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.), contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione e delle materie da trattare. L'assemblea deve essere comunque convocata quando ne facciano richiesta almeno tre decimi degli associati.

Art. 12 - L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando sia intervenuta più di metà degli associati. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.
L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti o rappresentati per delega.

Art. 13 - L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano intervenuti più di due terzi degli associati.
L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita quando sia presente almeno la metà degli associati. L'assemblea straordinaria degli associati, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con voto favorevole espresso personalmente o per delega da almeno due terzi dei soci presenti.
Per la delibera di scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di 3/4 degli associati
Ogni socio non può avere più di dieci deleghe sia per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie.

Art. 14 - L'assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in casi di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In mancanza di ambedue l'assemblea é presieduta da una delle persone legalmente intervenute, designata dalla maggioranza dei presenti.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'assemblea dirigere e regolare le discussioni come stabilito sull'ordine del giorno e stabilire le modalità e l'ordine di discussione.

TITOLO IV - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo é composto da sette consiglieri di cui almeno due medici.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea e dura in carica per due anni ed é rinnovabile.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente (salvo il primo Presidente nominato dall'assemblea costituente), il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi di lavoro composti di almeno 3 soci di cui farà parte di diritto un membro del Consiglio Direttivo stesso e che esplicherà la propria attività su quei compiti che il Consiglio intenderà demandargli. Ciascun gruppo di lavoro alle sue riunioni può invitare dei consulenti approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente su sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni saranno tenute nella sede dell'associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione inviato ad ogni consigliere almeno tre (giorni) prima della riunione.

Art. 20 - Il Consiglio sarà presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, da un Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.
Il Consiglio sarà validamente riunito con la presenza di almeno quattro Consiglieri in carica e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per:

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente, al Segretario e ad altri membri anche disgiuntamente, determinando i limiti di tale delega. Art. 22 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare altri membri quando, per qualsiasi ragione, vengano a mancare quelli in carica. I membri così nominati resteranno in carica fino alla prossima assemblea che potrà confermarli in carica o nominarne altri fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo.
L'appartenenza al Consiglio cessa:



TITOLO V - RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE.

Art. 23 - Il potere di rappresentare l'associazione davanti a terzi e in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'associazione spetta al Presidente, tuttavia il Consiglio Direttivo può attribuire qualsiasi dei suddetti poteri a Consiglieri delegati, nei limiti stabiliti dalla delega stessa. Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Tesoriere, é responsabile della tenuta della contabilità dell'associazione, nonché della sua gestione e dell'impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio. Il Segretario cura l'invio di avvisi di convocazione dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni del Consiglio, tiene un elenco aggiornato degli associati con i rispettivi indirizzi e svolge quelle funzioni che gli vengono affidate dal Consiglio o dal Presidente.

TITOLO VI - BILANCIO SOCIALE ED AVANZI DI GESTIONI

Art. 24 - L'esercizio sociale chiude il trentun dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il rendiconto consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il rendiconto preventivo relativo all'anno successivo. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi di cui all'articolo 2.

Art. 25 - All'Associazione é vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, ameno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VII - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE E SCIOGLIMENTO

Art. 26 - La durata dell'associazione é stabilita fino a tutto il trentun dicembre duemilacentotre. Essa potrà essere prorogata o anticipata con delibera dell'assemblea straordinaria.

Art. 27 - In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) ovvero a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

TITOLO VII

Art. 28 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti si fa rinvio alla legge italiana vigente in materia.